Dal 1 gennaio 2027 anche i distributori rientrano negli obblighi di notifica ai centri antiveleni (notifica PCN), in due casi: quando vendono la miscela con un proprio nome commerciale e quando la vendono in un Paese UE in cui non è stata notificata.
In breve. Chi rivende una miscela pericolosa così com'è, con il nome del fornitore e nei Paesi da lui notificati, non deve fare nulla. Deve occuparsi della notifica se usa un proprio nome commerciale o vende in un Paese non coperto.
CLP art. 45 come modificato dal Reg. (UE) 2024/2865. Obbligo dal 1-1-2027, facoltativo prima.
«Già notificato» vuol dire tutti e tre
Non basta che il fornitore abbia notificato «il prodotto». La sua notifica deve coprire esattamente quello che vendi:
Nome commerciale: il nome sulla tua etichetta è tra i nomi commerciali della notifica. Una notifica può contenerne più di uno.
Paese: lo Stato in cui vendi è tra i mercati indicati nella notifica.
UFI: l'UFI sulla tua etichetta è quello della notifica e la miscela è la stessa, senza modifiche.
Se manca anche uno solo dei tre punti, il prodotto che vendi non è notificato.
Esempio. Il fornitore ha notificato «Detergente X» per l'Italia. Tu lo vendi come «Pulitore Rossi» in Italia e in Austria: mancano il nome e il Paese. La notifica va estesa a entrambi.
Se invece sono coperti tutti e tre, tieni una conferma scritta del fornitore con nome commerciale, Paesi e UFI: in caso di controllo spetta a te dimostrare che la notifica esiste.
Così anche l'autorità irlandese HSA: il distributore è esentato se può dimostrare che una notifica per quella miscela in quello Stato è già stata presentata.
Se manca qualcosa
- Strada più semplice: chiedi al fornitore di aggiornare la sua notifica, aggiungendo il tuo nome commerciale e/o il Paese. Se la miscela non cambia, l'UFI resta lo stesso.
- In alternativa fai tu la notifica al portale ECHA (in Italia la riceve l'ISS).
In entrambi i casi la notifica va fatta prima di vendere.