marton.dev
← Articoli e materiali

Guida · 1 novembre 2026

Notifica PCN: cosa cambia per i distributori dal 2027

Chi rivende una miscela pericolosa con un proprio nome o in un altro Paese UE deve verificare che sia notificata. Ecco come.


Dal 1 gennaio 2027 anche i distributori rientrano negli obblighi di notifica ai centri antiveleni (notifica PCN), in due casi: quando vendono la miscela con un proprio nome commerciale e quando la vendono in un Paese UE in cui non è stata notificata.

In breve. Chi rivende una miscela pericolosa così com'è, con il nome del fornitore e nei Paesi da lui notificati, non deve fare nulla. Deve occuparsi della notifica se usa un proprio nome commerciale o vende in un Paese non coperto.

CLP art. 45 come modificato dal Reg. (UE) 2024/2865. Obbligo dal 1-1-2027, facoltativo prima.

Schema: il distributore deve fare la notifica PCN?

«Già notificato» vuol dire tutti e tre

Non basta che il fornitore abbia notificato «il prodotto». La sua notifica deve coprire esattamente quello che vendi:

  • Nome commerciale: il nome sulla tua etichetta è tra i nomi commerciali della notifica. Una notifica può contenerne più di uno.

  • Paese: lo Stato in cui vendi è tra i mercati indicati nella notifica.

  • UFI: l'UFI sulla tua etichetta è quello della notifica e la miscela è la stessa, senza modifiche.

Se manca anche uno solo dei tre punti, il prodotto che vendi non è notificato.

Esempio. Il fornitore ha notificato «Detergente X» per l'Italia. Tu lo vendi come «Pulitore Rossi» in Italia e in Austria: mancano il nome e il Paese. La notifica va estesa a entrambi.

Se invece sono coperti tutti e tre, tieni una conferma scritta del fornitore con nome commerciale, Paesi e UFI: in caso di controllo spetta a te dimostrare che la notifica esiste.

Così anche l'autorità irlandese HSA: il distributore è esentato se può dimostrare che una notifica per quella miscela in quello Stato è già stata presentata.

Se manca qualcosa

  1. Strada più semplice: chiedi al fornitore di aggiornare la sua notifica, aggiungendo il tuo nome commerciale e/o il Paese. Se la miscela non cambia, l'UFI resta lo stesso.
  2. In alternativa fai tu la notifica al portale ECHA (in Italia la riceve l'ISS).

In entrambi i casi la notifica va fatta prima di vendere.